FAQ
Questa sezione è in continuo aggiornamento.
Abbiamo posto le vostre domande al nostro consulente Avvocato Marco Mocavini.
Nel caso abbiate altre richieste potete scrivere a info@feuitalia.it
LA CERTIFICAZIONE VERDE NEI MATRIMONI E FESTE PRIVATE
Il certificato verde è necessario anche in zona bianca?
C’è una chiara mancanza normativa che hanno maldestramente tentato di superare con un comunicato. Un mero comunicato (in pratica una dichiarazione pubblica) non ha alcun valore in termini di gerarchia delle norme. Quindi atteso come il DL 65 2021 all’art. 9 limiti la propria portata alla sola zona gialla, nessuna dichiarazione pubblica, per quanto autorevole, potrà mai modificarne l’efficacia. Quindi a mio parere la c.d. zona bianca sul punto non è disciplinata. Mi corre però il dovere evidenziare come un’analisi giuridica debba fare i conti con la realtà. Laddove un partecipante non avesse la certificazione verde, lo stesso sarebbe passibile di verbale. Certamente detto verbale potrebbe essere impugnato con ottime possibilità di vittoria, ma il cliente dovrebbe pur sempre andare da un legale con costi da sopportare e rischi connessi all’eventuale soccombenza. In questo quadro, quindi, meglio seguire una via prudenziale ed essere in possesso della certificazione verde, per quanto da giurista io rabbrividisca nel vedere questo confuso quadro normativo.
Anche il personale in sala deve essere in possesso del Covid-Pass?
Non alla luce del DL 52 del 2021, ma in forza del DPCM del 17.06.2021. In forza del DPCM del 17.06.2021 art. 13 comma 2 le location sono tenute alla verifica del possesso della certificazione verde in capo ai partecipanti a un evento. Sino al 17.06.2021 non vi era l’obbligo è men che mai una procedura di verifica. Ora è tutto codificato.
Chi gestisce la location che deve verificare che tutti abbiano il Green Pass, può vietare l’accesso a chi non c’è l’ha?
La legge supera gli accordi contrattuali. Se un soggetto si presenta privo di green pass o certificazione equipollente e cerca di entrare ad un evento conseguente una cerimonia civile o religiosa, è in chiara violazione della legge (DL 65/2021 art. 9 comma 2, e DPCM 17.06.2021 art. 13). Quindi il verificatore è legittimato a inibire l’ingresso ovvero a chiamare le forze dell’ordine laddove la situazione non fosse gestibile in piena e incondizionata sicurezza. Il verificatore adempie a un obbligo imposto dal Governo, non agisce per proprio conto e con arbitrio.
Circa i bambini nulla è specificato. Io rammento che i bambini fino a 6 anni non hanno l’obbligo di mascherina mentre fino a 12 non possono vaccinarsi (tra i 12 ed i 18 la situazione appare ancora confusa). Quindi su questi non ci sono normative certe da richiamare e possiamo solo sperare nel buon senso. Sicuramente a mio parere non farei storie per minori di anni 6. Circa i bambini più grandi o i ragazzi, ritengo serva il tampone. Lo ritengo non sulla base di una norma che non c’è ma sulla base di proteggere il verificatore e l’esercente la potestà sul minore che potrebbero incorrere in sanzioni in caso di controlli. Ma ripeto il punto minori non è stato chiarito. Sarà mia cura attivarmi con la Direzione FEU per procedere, auspico in concerto con altre associazioni, al fine di ottenere sul punto risposte almeno nelle FAQ del governo.
E’ possibile presentare un’autodichiarazione al posto del green pass?
L’autocertificazione la legge non la cita. L’art. 9 comma 2 dl 65/2021 impone la certificazione verde. In data 28.5.21 il comunicato ministero della salute e conferenza delle regioni prevede la certificazione verde anche in zona bianca. Il DPCM 17.6.21 impone il controllo al proprietario ovvero al legittimo detentore. In questo quadro, quindi, le strade possibili sono due. O la location omette il controllo accettando una imposizione contro la legge e rischiando in caso di controllo l’elevazione di una sanzione, oppure quella sera chiama le forze dell’ordine in adempimento ai propri doveri di controllo. Non ci sono altre strade e trovo questi tentativi di sottrarsi ad un legittimo controllo decisamente contrarie al buon senso. Queste norme, piacciano o meno, sono a tutela della salute, previste dal governo nel pieno delle sue funzioni e nel pieno esercizio dei propri poteri. Non sono decisioni delle location ed ogni tentativo di imporre posizioni diverse non va solo contro l’impresa, esposta a controlli e sanzioni, ma va contro le leggi dello Stato. Quindi tutta la questione non la capisco proprio visto che quale avvocato non sono chiamato a discutere il gradimento delle norme, ma devo solo capire come applicarle. Se fossi io a decidere farei spiegare all’invitato in oggetto la norma dagli agenti che chiamerei all’uopo a tutela della mia impresa la sera dell’evento. Ma rispetto tutte le decisioni. Del resto io fornisco consulenze non mi permetto di impormi sulle decisioni individuali.
L'App a volte risulta non funzionante! C’è una data per la partenza di queste verifiche?
Le verifiche sono obbligatorie dalla data di entrata in vigore del DPCM, quindi dal 17.06.2021. Sul sito del gov.it viene specificato come nel regime transitorio, quindi fin tanto che tutti i sistemi automatizzati non avranno piena funzionalità, sono accettabili anche le certificazioni equipollenti alla certificazione verde che, ovviamente, non possono essere accertate per mezzo dell’app. Consegue come il verificatore, sia laddove l’applicazione non dovesse funzionare sia laddove il partecipante non avesse il certificato verde ma una certificazione equipollente (Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate). Il verificatore si limiterà a controllare la sussistenza della certificazione medesima a vista senza acquisire nessun documento (che imporrebbe il trattamento dei dati) consentendo l’accesso all’evento solo ai soggetti in possesso di una certificazione ritenuta idonea come precede. Aggiungo come legge do i commenti alla app sia evidente la confusione. La app verificac19 non legge i qrcode dei certificati facciali. È in grado di leggere i codici qrcode bidimensionali delle certificazioni verdi e laddove il codice non dovesse essere letto il verificatore potrà inserire il codice numerico a mano. Quindi è inutile usare l’applicazione per leggere i certificati vaccinali.